Estratto delle Condizioni Generali di fornitura di gas naturale ed energia elettrica

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Estratto delle Condizioni Generali di fornitura di gas naturale ed energia elettrica

Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo.
Il valore dell’indennizzo è pari a:

  • 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari;
  • 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;
  • 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari.

L’indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.
Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.