La Normativa – Gas
Normativa Gas
Il 1 ottobre 2004 è entrato in vigore il nuovo regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas emanato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con delibera n. 40/14 del 6 febbraio 2014 e successive modifiche.
La delibera prevede adempimenti volti a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dai clienti finali ad esclusione degli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.
Il regolamento adottato dall’Autorità attraverso le disposizioni contenute nella delibera n. 40/14 e s.m.i., pubblicato sul sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas nella versione integrata e modificata dalle successive Delibere, pone l’obbligo, alle aziende di distribuzione, di subordinare l’inizio dell’erogazione del gas all’esito positivo dell’accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell’impianto. Tale documentazione viene rilasciata dall’installatore al Cliente e da questi trasmessa al distributore.
Il gas metano è soggetto al pagamento dell’accisadi consumo (accisa)
Dal 2008 sono in vigore nuove regole di tassazione del gas naturale impiegato per usi domestici. Le modalità sono state illustrate dalle Dogane con la circolare 37/D resa nota il 2 gennaio. E’ definitivamente entrata a regime la riforma delle accise varata nel febbraio scorso con Dlgs. 26/07, che ha dato attuazione alla direttiva Ue 2003/96/Ce, di ristrutturazione della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Il decreto ha introdotto una sostanziale modifica al metodo di assoggettamento all’accisa dei consumi per usi civili di gas: da un sistema basato sulla destinazione d’uso del prodotto (cottura cibi/produzione acqua calda e riscaldamento), si è passati ad una tassazione articolata in quattro fasce di consumo, a impositiva globale, proporzionale al consumo.
Gli scaglioni si riferiscono all’anno solare e scattano per ogni fornitura sino al riempimento di ogni fascia di consumo nell’anno, a prescindere dai giorni effettivi di durata del consumo nell’ambito del periodo. In sostanza, non è necessario ragguagliare all’anno gli impieghi avvenuti in un arco temporale minore, ma bisogna semplicemente effettuare il conteggio sulla capienza di ogni scaglione, da considerare sempre per intero.
Ecco gli scaglioni di consumo per gli usi civili, in vigore dall’01/04/2009 come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
sm3/anno | Tariffa | I.V.A. | ||
da | a | €/m3 | % | |
Fascia 1 | 0 | 120 | 0,0440000 | 10% |
Fascia 2 | 121 | 480 | 0,1750000 | 10% |
Fascia 3 | 481 | 1.560 | 0,1700000 | 22% |
Fascia 4 | 1.561 | oltre | 0,1860000 | 22% |
Per gli utenti che utilizzano il gas per i seguenti usi:
- impieghi in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali e agricole e nel settore della distribuzione commerciale:
- impieghi nel settore alberghiero, esercizi di ristorazione, impianti sportivi gestiti con o senza fini di lucro;
- impieghi nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti è prevista un’imposta ridotta pari a €/sm3 0,012498, con I.V.A. pari al 22%.
L’aliquota per i suddetti usi è applicata ai consumi che decorrono dalla data in cui il richiedente presenta domanda di riduzione alla società di vendita.
Se l’utente modifica l’uso del gas metano deve comunicarlo tempestivamente alla società erogatrice e provvedere al cambio del contratto con conseguente adeguamento dell’imposta applicata.
Chiunque sottrae all’accertamento ed al pagamento dell’imposta di consumo il gas metano o lo utilizza in usi diversi da quelli consentiti per legge è soggetto alle sanzioni penali stabilite dall’art. 40 del D.L. 26/10/1995, n° 504.
Per informazioni l’utente può rivolgersi presso l’ufficio commerciale di asm energia s.p.a. nei giorni e negli orari indicati.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, prevede l’applicazione dell’aliquota I.V.A. 10% per la somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 smc annui. Per usi civili, come da chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E del 17/01/2008), devono intendersi le tipologie d’impiego del gas naturale diverse da quelle “industriali”, così come definite dall’art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n.504.
Restano in ogni caso valide le disposizioni ai sensi del numero 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono l’applicazione dell’aliquota I.V.A. ridotta 10% alle forniture di gas naturale per i seguenti usi:
- di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 come chiarito dalla circolare n.26 del 19/03/1985, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento)
- di imprese agricole
- di imprese che impiegano gas naturale per la produzione di energia elettrica
Le imprese utilizzatrici che hanno diritto all’applicazione dell’aliquota I.V.A. 10% devono presentare formale istanza.
Con la delibera n. 108/06 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha approvato il Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas (CRDG).
Il CRDG è un atto di fondamentale importanza per lo sviluppo del mercato del gas in quanto è lo strumento contrattuale con cui vengono regolati e profondamente chiariti i rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione e le imprese di vendita e i grossisti che utilizzano l’impianto medesimo. Con l’adozione di questo strumento le imprese di distribuzione sono tenute ad offrire in maniera neutrale e non discriminante il servizio di distribuzione alle imprese di vendita e ai grossisti.
Nota informativa per il cliente finale
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.
Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.
Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in alternativa all’offerta attuale.
Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI1 , Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento.
Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale
Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale
Nome impresa_____________________________________________________________ Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento _________________________________________________________________________ Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata _________________________________________________________________________
Data e ora del contatto_______________________________________________________
Firma del personale commerciale che l’ha contattata _________________________________________________________________
1 PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro 2
Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto
Data di presunta attivazione __________________________________________________ Periodo di validità della proposta_______________________________________________ Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI2 , se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta Eventuali oneri a carico del cliente_____________________________________________
Contenuto del contratto
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
- prezzo del servizio
- durata del contratto
- modalità di utilizzo dei dati di lettura
- modalità e tempistiche di pagamento
- conseguenze del mancato pagamento
- eventuali garanzie richieste
- modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita
Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
- Copia contratto
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)
Diritto di ripensamento
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
- 10 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
- 10 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono)
- 10 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
b. i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it
Il periodo di validità del nuovo contratto è dalle ore 0,00 del 01/01/2017 alle ore 24,00 del 31/12/2020.
In caso di sinistro dovrà essere compilato il modulo di denuncia, qui di seguito allegato e l’evento dovrà essere comunicato al CIG. Il modulo dovrà essere inviato, secondo le modalità in esso specificate, all’indirizzo ivi riportato.
Gli utenti che hanno inviato una denuncia di sinistro possono richiedere informazioni sullo stato del sinistro al numero verde del CIG 800.92.92.86, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30, a mezzo posta elettronica all’indirizzo assigas@cig.it o a mezzo fax al numero 02.72001646.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E SS. REG. UE 679/2016
Per l’esecuzione dal rapporto contrattuale, ASM ENERGIA S.P.A., quale Titolare del trattamento, potrebbe trattare alcuni dati personali non particolari (es. nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo mail, ecc.) relativamente ai rappresentanti o ai dipendenti della Vostra organizzazione.
1. Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta gestione del rapporto contrattuale e, in alcuni casi, per ottemperare alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Base giuridica del trattamento.
La base giuridica del trattamento è data dal contratto stipulato, dagli obblighi legali a cui entrambi le organizzazioni sono soggette (con particolare riferimento a quelli previsti in materia contabile, fiscale, previdenziale, di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in alcuni casi dall’interesse legittimo del Titolare.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento del rapporto contrattuale.
L’eventuale rifiuto potrebbe determinare ritardi, disguidi, inadempimenti o anche l’impossibilità di adempiere al contratto.
4. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento può essere svolto, in formato cartaceo e con l’ausilio di strumenti elettronici, da personale autorizzato della Società e da responsabili del trattamento. Tali soggetti sono stati debitamente istruiti e vincolati contrattualmente al rispetto di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate alla protezione dei dati che sono a loro trasmessi e comunicati. I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. I dati saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento, delle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità di Controllo e comunque in maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici e Autorità, in conformità alle normative vigenti, ovvero a soggetti esterni, espressamente autorizzati, per finalità di tipo amministrativo, contabile, fiscale, previdenziale e di tutela legale; non saranno soggetti a diffusione.
6. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
7. Durata del Trattamento
I dati saranno conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. Sarà possibile conservare copia dei dati personali per un periodo maggiore solo in adempimento di specifici obblighi di legge o qualora ciò sia necessario al fine di tutelare in sede giurisdizionale un diritto del Titolare, fermo restando che il termine ultimo di conservazione non supererà quanto richiesto dall’applicazione del principio di necessità.
8. Diritti dell’interessato.
Gli interessati potranno in ogni momento chiedere di conoscere l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere l’accesso agli stessi, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
Gli interessati potranno altresì proporre reclamo al reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dai Personali. Per informazioni in merito potrà consultare il sito del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Per esercitare i propri diritti gli interessati potranno scrivere a ASM ENERGIA S.P.A., con sede in Vigevano Viale Petrarca 68, PEC comunicazioni@pec.asmenergia.com, fax 0381 82794, email asmenergia@asmenergia.com.
9. Titolare, responsabili e persone autorizzate al trattamento
Titolare del trattamento è ASM ENERGIA S.P.A., p.iva 01985180189, con sede in Vigevano Viale Petrarca 68, PEC comunicazioni@pec.asmenergia.com, fax 0381 82794, email asmenergia@asmenergia.com.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del Trattamento.
10. Responsabile della protezione dati
E’ possibile comunicare con il Responsabile della Protezione dei dati di ASM ENERGIA S.P.A. scrivendo a: dpo@asmenergia.com.
Delibere ARG/com 164/08 e ARG/gas 574/2013/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di vendita energia elettrica ed indennizzi automatici
INDICATORE | STANDARD SPECIFICO | INDENNIZZO AUTOMATICO | LIVELLI SPECIFICI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI DAL FORNITORE | |
I SEMESTRE 2016 | II SEMESTRE 2016 | |||
Risposta motivata a reclami scritti di competenza venditore | Max 40 giorni solari | € 20,00 | 8,8 giorni | 8,1 giorni |
Risposta motivata a reclami scritti per i quali occorre richiedere dati tecnici al distributore | Max 40 giorni solari | € 20,00 | n.d. | n.d. |
Rettifica di fatturazione | Max 90 giorni solari | € 20,00 | 54,6 giorni | 67,5 giorni |
Rettifica doppia fatturazione | Max 20 giorni solari | € 20,00 | n.d. | n.d. |
Modalità gestione indennizzi automatici per mancato rispetto di livelli specifici di qualità
L’indennizzo automatico base è relativo ad ogni prestazione non rispettata ed è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
L’indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricevimento da parte del Fornitore del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione addebitata al cliente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione evidenzierà un credito a favore del cliente finale, che verrà detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
Il Fornitore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre il Fornitore non è tenuto alla corresponsione dell’indennizzo automatico nel caso in cui al Cliente sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare per mancato rispetto del medesimo standard specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente, per mancanza della informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, o telematico ed il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas o entrambi).
Il tempo massimo di trasmissione della richiesta di prestazione è di 2 giorni lavorativi.
INDICATORE | STANDARD GENERALE | LIVELLI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI DAL FORNITORE | |
I SEMESTRE 2016 | II SEMESTRE 2016 | ||
Risposte a richieste scritte di informazione | 95% di casi entro il tempo massimo di 30 gg solari | 100% | 100% |
Risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione | 95% di casi entro il tempo massimo di 40 gg solari | 100% | 100% |
Appuntamenti fissati con il cliente finale | 90% di casi entro il tempo massimo di 1 gg lavorativo | 100% | 100% |
Ritardo nel pagamento e sospensione della fornitura
1.1. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, Asm Energia addebiterà sulla successiva bolletta utile interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (art 2 d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213) aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per il periodo di ritardo; il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
1.2. Decorsi 30 (trenta) giorni dal termine di pagamento indicato in bolletta senza che il Cliente abbia provveduto a saldare il proprio debito ed in caso di mancato versamento dell’ammontare aggiuntivo del deposito cauzione richiesto ai sensi del precedente comma 8.4, Asm Energia invierà al Cliente una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC) nei casi in cui il Cliente titolare di PDR disalimentabile abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso all’invio dell’eventuale comunicazione di costituzione in mora allo stesso indirizzo PEC, indicante, in particolare, il termine ultimo per il pagamento dell’insoluto termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte di Asm Energia, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui Asm Energia non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata, non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora..
1.3. In caso di perdurante morosità relativa a un PDR disalimentabile Asm Energia decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora si riserva di richiedere al Distributore locale la Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità. In questo caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura stessa nel limite dell’ammontare definito dal distributore locale.
1.4. Qualora decorsi non più di 90 giorni dall’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata da Asm Energia, il Cliente risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, Asm Energia si riserva il diritto di ri-attivare le procedure previste in caso di morosità inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa):
- 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata;
- 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento da parte di Asm Energia della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della PEC;
- 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora.
1.5. Nei casi previsti dal precedente comma 13.3, in caso di perdurante morosità relativa ad una fornitura disalimentabile, Asm Energia decorso un termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora si riserva di richiedere al Distributore locale la Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità. In questo caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura stessa nel limite dell’ammontare definito dal distributore locale.
1.6. L’avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione da parte del Cliente, o direttamente presso gli sportelli del Fornitore o mediante fax al numero 0381-82794.
1.7. Nel caso in cui l’intervento di chiusura del PDR non fosse fattibile Asm Energia si riserva di richiedere al Distributore locale il ricorso all’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR con oneri a carico del Cliente. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, Asm Energia si riserva di richiedere al Distributore locale la Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della Cessazione. In questo caso Asm Energia è tenuta a trasmettere al Distributore locale:
- copia delle fatture non pagate;
- copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente;
- copia della risoluzione del contratto con il Cliente;
- copia del contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata;
- documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
1.8. La Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità non può essere richiesta nei seguenti casi:
a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal presente art. 13;
b) qualora il Cliente abbia comunicato a Asm Energia l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste al presente art. 13;
c) qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore od uguale all’ammontare del deposito cauzionale, ovvero a quello di un’equivalente forma di garanzia e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione.
d) qualora Asm Energia non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione anomala di consumi;
e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
1.9. Qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un PDR non disalimentabile Asm Energia potrà provvedere alla richiesta al Distributore locale di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il Distributore provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG (Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.).
1.10. Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura gas come prevista dalla Del. ARG/gas 99/11 e s.m.i.. L’indennizzo automatico è pari a:
- 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante Asm Energia non abbia garantito al Cliente alternativamente il rispetto del: a) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; b) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; c) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità;
- 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.
1.11. Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento. Asm Energia, con riferimento a PDR disalimentabili, può in ogni caso richiedere l’interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei Misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.
1.12. Asm Energia si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI), in data 21 luglio 2011, ha emanato la deliberazione ARG/gas 99/11 contenente le nuove disposizioni in materia di adeguamento del deposito cauzionale gas.
Questi i nuovi valori dei depositi cauzionali applicati:
- 1. per i clienti con consumo fino a 500 Smc./Anno € 30,00;
- 2. per i clienti con consumo superiore a 500 Smc./Anno e fino a 1.500 Smc./Anno € 90,00;
- 3. per i clienti con consumo superiore a 1.500 Smc./Anno e fino a 2.500 Smc./Anno € 150,00;
- 4. per i clienti con consumo superiore a 2.500 Smc./Anno e fino a 5.000 Smc./Anno € 300,00;
- 5. per i clienti con consumo superiore a 5.000 Smc./Anno il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente.
Nel momento in cui il cliente attiva la domiciliazione bancaria o postale, Asm Energia restituirà interamente il valore del deposito, come pure gli interessi attivi maturati.
Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro.
Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane
Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.
Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE.
Il bonus sociale gas, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale elettrico.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
Dall’1 gennaio 2017, per le controversie nei settori dell’energia elettrica e del gas, il cliente finale e il prosumer possono tentare di risolvere il problema con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.
Il Servizio Conciliazione è stato introdotto dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, che prevede l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.


