Tutela del Cliente

Normativa Luce

Fuel Mix
 

Composizione del Mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da ASM Energia S.p.A. nei due anni precedenti**

Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti*

Fonti Primarie utilizzate

2022

Pre Consuntivo

2021

Consuntivo

2022

Pre Consuntivo

2021

Consuntivo

Fonti rinnovabili

9,23%

8,99%

36,84%

42,80%

Carbone

17,50%

12,98%

9,43%

5,03%

Gas naturale

61,47%

64,77%

46,92%

48,01%

Prodotti petroliferi

2,69%

1,40%

2,01%

0,89%

Nucleare

2,74%

7,03%

0%

0%

Altre fonti

6,37%

4,83%

4,80%

3,27%

* Rispetto a quanto disposto dal DM 31 luglio 2009, la nuova metodologia prevede un calcolo preliminare del mix energetico complementare basato esclusivamente sui dati di produzione e di certificazione rilasciata a livello nazionale 

** Il mix energetico complementare preliminare viene, in seguito, rettificato sulla base dell’European Attribute Mix (c.d. EAM) calcolato dall’AIB, tenendo conto dei bilanci di importazione ed esportazione di energia e, a seguito del calcolo del mix complementare finale, il GSE effettua il calcolo del mix di approvvigionamento di ciascuna impresa di vendita considerando le GO (Garanzie d’Origine) annullate da ognuna

Per informazioni sulle modalità di determinazione dei mix energetici è possibile consultare il sito internet www.gse.it nella sezione “GAS, CO2 e SERVIZI ENERGETICI”

 

A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, prevede l’applicazione dell’aliquota I.V.A. 10% per la somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 smc annui. Per usi civili, come da chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E del 17/01/2008), devono intendersi le tipologie d’impiego del gas naturale diverse da quelle “industriali”, così come definite dall’art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n.504.

Restano in ogni caso valide le disposizioni ai sensi del numero 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono l’applicazione dell’aliquota I.V.A. ridotta 10% alle forniture di gas naturale per i seguenti usi:

  • di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 come chiarito dalla circolare n.26 del 19/03/1985, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento)
  • di imprese agricole
  • di imprese che impiegano gas naturale per la produzione di energia elettrica

Le imprese utilizzatrici che hanno diritto all’applicazione dell’aliquota I.V.A. 10% devono presentare formale istanza.

 

 

Modulo richiesta I.V.A. ridotta

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E SS. REG. UE 679/2016

Per l’esecuzione dal rapporto contrattuale, ASM ENERGIA S.P.A., quale Titolare del trattamento, potrebbe trattare alcuni dati personali non particolari (es. nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo mail, ecc.) relativamente ai rappresentanti o ai dipendenti della Vostra organizzazione.
1. Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta gestione del rapporto contrattuale e, in alcuni casi, per ottemperare alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Base giuridica del trattamento.
La base giuridica del trattamento è data dal contratto stipulato, dagli obblighi legali a cui entrambi le organizzazioni sono soggette (con particolare riferimento a quelli previsti in materia contabile, fiscale, previdenziale, di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in alcuni casi dall’interesse legittimo del Titolare.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento del rapporto contrattuale.
L’eventuale rifiuto potrebbe determinare ritardi, disguidi, inadempimenti o anche l’impossibilità di adempiere al contratto.
4. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento può essere svolto, in formato cartaceo e con l’ausilio di strumenti elettronici, da personale autorizzato della Società e da responsabili del trattamento. Tali soggetti sono stati debitamente istruiti e vincolati contrattualmente al rispetto di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate alla protezione dei dati che sono a loro trasmessi e comunicati. I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. I dati saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento, delle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità di Controllo e comunque in maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici e Autorità, in conformità alle normative vigenti, ovvero a soggetti esterni, espressamente autorizzati, per finalità di tipo amministrativo, contabile, fiscale, previdenziale e di tutela legale; non saranno soggetti a diffusione.
6. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
7. Durata del Trattamento
I dati saranno conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. Sarà possibile conservare copia dei dati personali per un periodo maggiore solo in adempimento di specifici obblighi di legge o qualora ciò sia necessario al fine di tutelare in sede giurisdizionale un diritto del Titolare, fermo restando che il termine ultimo di conservazione non supererà quanto richiesto dall’applicazione del principio di necessità.
8. Diritti dell’interessato.
Gli interessati potranno in ogni momento chiedere di conoscere l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere l’accesso agli stessi, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
Gli interessati potranno altresì proporre reclamo al reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dai Personali. Per informazioni in merito potrà consultare il sito del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Per esercitare i propri diritti gli interessati potranno scrivere a ASM ENERGIA S.P.A., con sede in Vigevano Viale Petrarca 68, PEC comunicazioni@pec.asmenergia.com, fax 0381 82794, email asmenergia@asmenergia.com.
9. Titolare, responsabili e persone autorizzate al trattamento
Titolare del trattamento è ASM ENERGIA S.P.A., p.iva 01985180189, con sede in Vigevano Viale Petrarca 68, PEC comunicazioni@pec.asmenergia.com, fax 0381 82794, email asmenergia@asmenergia.com.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del Trattamento.
10. Responsabile della protezione dati
E’ possibile comunicare con il Responsabile della Protezione dei dati di ASM ENERGIA S.P.A. scrivendo a: dpo@asmenergia.com.

                                                                                             ALTRE INFORMAZIONI PER IL CLIENTE FINALE

                                                                            Clienti finali domestici a mercato libero alimentati in bassa tensione

 

Grado di rispetto degli standard specifici e generali di qualità per l’anno 2022 nella fornitura di Clienti elettricità a mercato libero.

Con la delibera ARG/com 164/08 e s.m.i. l’Autorità ha definito i seguenti livelli specifici e generali per il servizio di vendita relativamente ai clienti finali elettricità:

 

Livelli specifici di qualità commerciale per il servizio di vendita elettricità a mercato libero di ASM Energia:

 

INDICATORE

STANDARD 2022

     Tempi medi di ASM Energia

                                                                                                        Clienti finali bassa tensione – domestici

Risposta motivata ai reclami scritti

30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta

15,7 giorni solari

Rettifica di fatturazione

60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta

90 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta per le fatture con periodicità quadrimestrale

Rettifica di doppia fatturazione

20 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta

 

Livelli generali di qualità commerciale per il servizio di vendita elettricità a mercato libero di ASM Energia:

 

INDICATORE

STANDARD 2022

% rispetto del livello effettivo di ASM Energia

                                                                                                        Clienti finali bassa tensione – domestici

Risposta a richieste scritte di informazione

95%

Entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni

100%

    

 

In caso di mancato rispetto degli standard specifici fissati dall’Autorità, viene corrisposto al cliente un indennizzo automatico crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:

 

INDICATORE

INDENNIZZI AUTOMATICI

Risposta motivata ai reclami scritti

 

Rettifica di fatturazione

 

Rettifica di doppia fatturazione

Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard

Euro 25,00

Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard ma entro un tempo triplo dello standard

Euro 50,00

Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard

Euro 75,00

 

La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportuni sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.

Il venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra nel caso in cui il mancato rispetto dei livelli specifici sia riconducibile a:

  1. cause di forza maggiore: atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato richiesto lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
  2. cause imputabili al cliente o a terzi: mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l’esercente per l’effettuazione di sopralluoghi necessari all’esecuzione della prestazione richiesta o per l’esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
  3. nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del livello specifico;
  4. in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime di cui all’art.8 del TIQV.

La delibera 67/2013/R/com e s.m.i. prevede inoltre indennizzi automatici – vedi tabella sotto riportata – nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione o di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, qualora la fornitura del cliente finale sia stata successivamente sospesa o qualora sia stata ridotta la potenza per morosità (in caso di fornitura di energia elettrica):

 

INDICATORE

INDENNIZZI AUTOMATICI

Mancato rispetto dei termini previsti dalla Regolazione o di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora

Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio di costituzione in mora a mezzo raccomandata

Euro 30,00

Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione

Euro 20,00

 

 

 

Ritardo nel pagamento e sospensione della fornitura

1.1.    In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, Asm Energia addebiterà sulla successiva bolletta utile interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (art 2 d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213) aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per il periodo di ritardo.

1.2.   Decorsi 30 (trenta) giorni dal termine di pagamento indicato in bolletta senza che il cliente abbia provveduto a saldare il proprio debito Asm Energia invierà al Cliente una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC) nei casi in cui il Cliente titolare di POD disalimentabile abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso all’invio dell’eventuale comunicazione di costituzione in mora allo stesso indirizzo PEC, indicante, in particolare, il termine ultimo per il pagamento dell’insoluto termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte di Asm Energia, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui Asm Energia non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata, non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora.

1.3.    In caso di perdurante morosità relativa a un POD disalimentabile Asm Energia decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora si riserva di richiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura per morosità. In questo caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura stessa nel limite dell’ammontare definito da ARERA.

1.4.    Qualora decorsi non più di 90 giorni dall’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata da Asm Energia, il Cliente risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, Asm Energia si riserva il diritto di ri-attivare le procedure previste in caso di morosità inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa):

  • 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata;
  • 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento da parte di Asm Energia della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della PEC;
  • 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora.

1.5.    Nei casi previsti dal precedente comma 4, in caso di perdurante morosità relativa ad una fornitura disalimentabile, Asm Energia decorso un termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora si riserva di richiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura per morosità. In questo caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura stessa nel limite dell’ammontare definito da ARERA.

1.6.   L’avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione da parte del Cliente, o direttamente presso gli sportelli del Fornitore o mediante e-mail all’indirizzo asmenergia@asmenergia.com.

1.7.   Nel caso di Clienti connessi in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata dal Distributore locale una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore locale senza necessità di ulteriori comunicazioni provvederà all’esecuzione dell’intervento di sospensione della fornitura.

1.8.  Nel caso in cui l’intervento di sospensione della fornitura per morosità non fosse fattibile, Asm Energia si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile.

1.9.  Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, Asm Energia si riserva di inviare al Distributore locale una comunicazione affinché il POD venga rimosso dal proprio contratto di trasporto e di dispacciamento estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il POD dalla data di efficacia della rimozione.

1.10.  La sospensione della fornitura per morosità non può essere richiesta nei seguenti casi:

  1. qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal presente art. 14;
  2. qualora il Cliente abbia comunicato a Asm Energia l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste al presente art. 14;
  3. qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore od uguale all’ammontare del deposito cauzionale, ovvero a quello di un’equivalente forma di garanzia e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione.
  4. qualora Asm Energia non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a conguaglio o a fatturazione anomala di consumi;

qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

1.11.   Qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un Cliente finale non disalimentabile, Asm Energia si riserva di richiedere al Distributore locale la rimozione del POD dal proprio contratto di trasporto e dispacciamento. In tal caso il Distributore locale provvederà a traferire il POD del Cliente oggetto della risoluzione contrattuale nella titolarità dell’Acquirente Unico o dell’esercente la salvaguardia.

1.12.   Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. L’indennizzo automatico è pari a:

  • 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante Asm Energia non abbia garantito al Cliente alternativamente il rispetto del: a) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; b) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; c) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità;
  • 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

1.13.   Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento. Asm Energia, con riferimento a POD disalimentabili, può in ogni caso richiedere l’interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei Misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.

1.14.   Asm Energia si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

1.15.   Asm Energia si riserva altresì la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

 

Il Cliente successivamente alla stipula del contratto di fornitura ed a garanzia delle obbligazioni derivanti dallo stesso, è         tenuto a versare al Fornitore un deposito cauzionale di valore pari a quanto previsto dall’art. 12 del TIV con riferimento al servizio di maggior tutela:

  • 11,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di Clienti finali domestici;
  • 15,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di Clienti non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  • valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per le altre tipologie di POD.

Il deposito cauzionale viene versato direttamente presso gli uffici commerciali all’atto della stipula del contratto oppure viene addebitato al Cliente nella prima bolletta successiva alla stipula del contratto. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza impegnata ed in caso di variazioni disposte dall’AEEGSI o da diversa autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l’esecuzione del contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l’ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.

Nel caso il Cliente dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, non è tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale e l’eventuale deposito già versato viene restituito con la prima fatturazione utile.

In alternativa al versamento del deposito cauzionale, Asm Energia si riserva la facoltà di richiedere la prestazione di idonea garanzia in forma di fideiussione di pari importo.

Il deposito cauzionale viene restituito al Cliente maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l’avvenuto versamento.

In caso la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di Asm Energia per morosità del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, Asm Energia potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.

 

Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie) intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 9.530 euro (a fronte dell’intervento del Governo con il decreto-legge 29 dicembre 2022  n.197, per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 potranno accedere al bonus tutte le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro), nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE non superiore a 20.000 euro (innalzato a 30.000 euro nel periodo aprile- dicembre 2023), chi appartiene ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Il bonus  è valido  per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.

 

Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.

I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

 

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

A partire dal 2021 il cittadino/nucleo familiare dovrà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.

Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Per i clienti diretti elettrici e gas l’importo del bonus verrà direttamente scontato in fattura, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla data di ammissione della riduzione da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato.

 

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata di ARERA o chiamare il numero verde 800.166.654.

 

L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con la delibera n. 13/10 ha stabilito l’obbligo di pubblicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per lo scambio di informazioni per l’effettuazione.

E-mail: servizioelettrico@pec.asmenergia.com

Solo nel caso si verifichi un disservizio nei sistemi telematici superiore alle 12 ore, le comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo:

Asm Energia S.p.A.
Viale Petrarca, 68 – 27029 VIGEVANO (PV)

Referente aziendale che soprintende le attività di allineamento dati:
Sig. Canazza Sandro – Tel. 800 183 622 – E-mail: servizioelettrico@pec.asmenergia.com

 

Dall’1 gennaio 2017, per le controversie nei settori dell’energia elettrica e del gas, il cliente finale e il prosumer possono tentare di risolvere il problema con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.

Il Servizio Conciliazione è stato introdotto dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, che prevede l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.

 

 

Elenco Organismi ADR

Normativa Gas

Il 1 ottobre 2004 è entrato in vigore il nuovo regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas emanato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con delibera n. 40/14 del 6 febbraio 2014 e successive modifiche.

La delibera prevede adempimenti volti a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dai clienti finali ad esclusione degli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.

Il regolamento adottato dall’Autorità attraverso le disposizioni contenute nella delibera n. 40/14 e s.m.i., pubblicato sul sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas nella versione integrata e modificata dalle successive Delibere, pone l’obbligo, alle aziende di distribuzione, di subordinare l’inizio dell’erogazione del gas all’esito positivo dell’accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell’impianto. Tale documentazione viene rilasciata dall’installatore al Cliente e da questi trasmessa al distributore.

 

 

“Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore” (Allegato F/40)

Linee Guida CIG n. 11

 

Il gas metano è soggetto al pagamento dell’accisadi consumo (accisa)

Dal 2008 sono in vigore nuove regole di tassazione del gas naturale impiegato per usi domestici. Le modalità sono state illustrate dalle Dogane con la circolare 37/D resa nota il 2 gennaio. E’ definitivamente entrata a regime la riforma delle accise varata nel febbraio scorso con Dlgs. 26/07, che ha dato attuazione alla direttiva Ue 2003/96/Ce, di ristrutturazione della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Il decreto ha introdotto una sostanziale modifica al metodo di assoggettamento all’accisa dei consumi per usi civili di gas: da un sistema basato sulla destinazione d’uso del prodotto (cottura cibi/produzione acqua calda e riscaldamento), si è passati ad una tassazione articolata in quattro fasce di consumo, a impositiva globale, proporzionale al consumo.

Gli scaglioni si riferiscono all’anno solare e scattano per ogni fornitura sino al riempimento di ogni fascia di consumo nell’anno, a prescindere dai giorni effettivi di durata del consumo nell’ambito del periodo. In sostanza, non è necessario ragguagliare all’anno gli impieghi avvenuti in un arco temporale minore, ma bisogna semplicemente effettuare il conteggio sulla capienza di ogni scaglione, da considerare sempre per intero.

Ecco gli scaglioni di consumo per gli usi civili, in vigore dall’01/04/2009 come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

  sm3/annoTariffaI.V.A.
 daa€/m3%
Fascia 101200,044000010%
Fascia 21214800,175000010%
Fascia 34811.5600,170000022%
Fascia 41.561oltre0,186000022%

Per gli utenti che utilizzano il gas per i seguenti usi:

  • impieghi in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali e agricole e nel settore della distribuzione commerciale:
  • impieghi nel settore alberghiero, esercizi di ristorazione, impianti sportivi gestiti con o senza fini di lucro;
  • impieghi nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti è prevista un’imposta ridotta pari a €/sm3 0,012498, con I.V.A. pari al 22%.

L’aliquota per i suddetti usi è applicata ai consumi che decorrono dalla data in cui il richiedente presenta domanda di riduzione alla società di vendita.

Se l’utente modifica l’uso del gas metano deve comunicarlo tempestivamente alla società erogatrice e provvedere al cambio del contratto con conseguente adeguamento dell’imposta applicata.

Chiunque sottrae all’accertamento ed al pagamento dell’imposta di consumo il gas metano o lo utilizza in usi diversi da quelli consentiti per legge è soggetto alle sanzioni penali stabilite dall’art. 40 del D.L. 26/10/1995, n° 504.

Per informazioni l’utente può rivolgersi presso l’ufficio commerciale di asm energia s.p.a. nei giorni e negli orari indicati.

 

 

Richiesta di riduzione

 

A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, prevede l’applicazione dell’aliquota I.V.A. 10% per la somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 smc annui. Per usi civili, come da chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E del 17/01/2008), devono intendersi le tipologie d’impiego del gas naturale diverse da quelle “industriali”, così come definite dall’art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n.504.

Restano in ogni caso valide le disposizioni ai sensi del numero 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono l’applicazione dell’aliquota I.V.A. ridotta 10% alle forniture di gas naturale per i seguenti usi:

  • di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 come chiarito dalla circolare n.26 del 19/03/1985, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento)
  • di imprese agricole
  • di imprese che impiegano gas naturale per la produzione di energia elettrica

Le imprese utilizzatrici che hanno diritto all’applicazione dell’aliquota I.V.A. 10% devono presentare formale istanza.

 

 

Modulo richiesta I.V.A. ridotta

 

Con la delibera n. 108/06 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha approvato il Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas (CRDG).
Il CRDG è un atto di fondamentale importanza per lo sviluppo del mercato del gas in quanto è lo strumento contrattuale con cui vengono regolati e profondamente chiariti i rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione e le imprese di vendita e i grossisti che utilizzano l’impianto medesimo. Con l’adozione di questo strumento le imprese di distribuzione sono tenute ad offrire in maniera neutrale e non discriminante il servizio di distribuzione alle imprese di vendita e ai grossisti.

 

Nota informativa per il cliente finale

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.

Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.

Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in alternativa all’offerta attuale.

Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI1 , Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento.

Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale

Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale

Nome impresa_____________________________________________________________ Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento _________________________________________________________________________ Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata _________________________________________________________________________

Data e ora del contatto_______________________________________________________

Firma del personale commerciale che l’ha contattata _________________________________________________________________

1 PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro 2

Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto

Data di presunta attivazione __________________________________________________ Periodo di validità della proposta_______________________________________________ Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI2 , se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta Eventuali oneri a carico del cliente_____________________________________________

Contenuto del contratto

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

  • prezzo del servizio
  • durata del contratto
  • modalità di utilizzo dei dati di lettura
  • modalità e tempistiche di pagamento
  • conseguenze del mancato pagamento
  • eventuali garanzie richieste
  • modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso
  • modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita

Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa

  • Copia contratto
  • Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

Diritto di ripensamento

Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:

  • 10 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
  • 10 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono)
  • 10 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.
 

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. (ARERA).

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

  1. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
  2. i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800 166 654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it

 

 

Contratto di assicurazione

Modulo per denuncia sinistri

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E SS. REG. UE 679/2016

Per l’esecuzione dal rapporto contrattuale, ASM ENERGIA S.P.A., quale Titolare del trattamento, potrebbe trattare alcuni dati personali non particolari (es. nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo mail, ecc.) relativamente ai rappresentanti o ai dipendenti della Vostra organizzazione.
1. Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta gestione del rapporto contrattuale e, in alcuni casi, per ottemperare alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Base giuridica del trattamento.
La base giuridica del trattamento è data dal contratto stipulato, dagli obblighi legali a cui entrambi le organizzazioni sono soggette (con particolare riferimento a quelli previsti in materia contabile, fiscale, previdenziale, di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in alcuni casi dall’interesse legittimo del Titolare.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento del rapporto contrattuale.
L’eventuale rifiuto potrebbe determinare ritardi, disguidi, inadempimenti o anche l’impossibilità di adempiere al contratto.
4. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento può essere svolto, in formato cartaceo e con l’ausilio di strumenti elettronici, da personale autorizzato della Società e da responsabili del trattamento. Tali soggetti sono stati debitamente istruiti e vincolati contrattualmente al rispetto di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate alla protezione dei dati che sono a loro trasmessi e comunicati. I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. I dati saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento, delle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità di Controllo e comunque in maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici e Autorità, in conformità alle normative vigenti, ovvero a soggetti esterni, espressamente autorizzati, per finalità di tipo amministrativo, contabile, fiscale, previdenziale e di tutela legale; non saranno soggetti a diffusione.
6. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
7. Durata del Trattamento
I dati saranno conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. Sarà possibile conservare copia dei dati personali per un periodo maggiore solo in adempimento di specifici obblighi di legge o qualora ciò sia necessario al fine di tutelare in sede giurisdizionale un diritto del Titolare, fermo restando che il termine ultimo di conservazione non supererà quanto richiesto dall’applicazione del principio di necessità.
8. Diritti dell’interessato.
Gli interessati potranno in ogni momento chiedere di conoscere l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere l’accesso agli stessi, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
Gli interessati potranno altresì proporre reclamo al reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dai Personali. Per informazioni in merito potrà consultare il sito del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Per esercitare i propri diritti gli interessati potranno scrivere a ASM ENERGIA S.P.A., con sede in Vigevano Viale Petrarca 68, PEC comunicazioni@pec.asmenergia.com, email asmenergia@asmenergia.com.
9. Titolare, responsabili e persone autorizzate al trattamento
Titolare del trattamento è ASM ENERGIA S.P.A., p.iva 01985180189, con sede in Vigevano Viale Petrarca 68, PEC comunicazioni@pec.asmenergia.com, email asmenergia@asmenergia.com.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del Trattamento.
10. Responsabile della protezione dati
E’ possibile comunicare con il Responsabile della Protezione dei dati di ASM ENERGIA S.P.A. scrivendo a: dpo@asmenergia.com.

                                                                                                  ALTRE INFORMAZIONI PER IL CLIENTE FINALE

                                                                                    Clienti finali gas a mercato libero alimentati in bassa pressione

Grado di rispetto degli standard specifici e generali di qualità per l’anno 2022 nella fornitura di Clienti gas.

Con la delibera ARG/com 164/08 e s.m.i. l’Autorità ha definito i seguenti livelli specifici e generali per il servizio di vendita relativamente ai clienti finali elettricità:

 

Livelli specifici di qualità commerciale per il servizio di vendita gas a mercato libero di ASM Energia:

 

INDICATORE

STANDARD 2022

     Tempi medi di ASM Energia

                                                                                                                Clienti finali bassa pressione

Risposta motivata ai reclami scritti

30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta

15,7 giorni solari

Rettifica di fatturazione

60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta

90 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta per le fatture con periodicità quadrimestrale

Rettifica di doppia fatturazione

20 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta

 

Livelli generali di qualità commerciale per il servizio di vendita gas a mercato libero di ASM Energia:

 

INDICATORE

STANDARD 2022

% rispetto del livello effettivo di ASM Energia

                                                                                                                Clienti finali bassa pressione

Risposta a richieste scritte di informazione

95%

Entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni

100%

    

 

In caso di mancato rispetto degli standard specifici fissati dall’Autorità, viene corrisposto al cliente un indennizzo automatico crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:

 

INDICATORE

INDENNIZZI AUTOMATICI

Risposta motivata ai reclami scritti

 

Rettifica di fatturazione

 

Rettifica di doppia fatturazione

Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard

Euro 25,00

Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard ma entro un tempo triplo dello standard

Euro 50,00

Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard

Euro 75,00

 

La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportuni sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.

Il venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra nel caso in cui il mancato rispetto dei livelli specifici sia riconducibile a:

  1. cause di forza maggiore: atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato richiesto lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
  2. cause imputabili al cliente o a terzi: mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l’esercente per l’effettuazione di sopralluoghi necessari all’esecuzione della prestazione richiesta o per l’esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
  3. nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del livello specifico;
  4. in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime di cui all’art.8 del TIQV.

La delibera 67/2013/R/com e s.m.i. prevede inoltre indennizzi automatici – vedi tabella sotto riportata – nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione o di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, qualora la fornitura del cliente finale sia stata successivamente sospesa o qualora sia stata ridotta la potenza per morosità (in caso di fornitura di energia elettrica):

 

INDICATORE

INDENNIZZI AUTOMATICI

Mancato rispetto dei termini previsti dalla Regolazione o di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora

Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio di costituzione in mora a mezzo raccomandata

Euro 30,00

Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione

Euro 20,00

 

Ritardo nel pagamento e sospensione della fornitura
1.1.     In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, Asm Energia addebiterà sulla successiva bolletta utile interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (art 2 d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213) aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per il periodo di ritardo; il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

1.2.     Decorsi 30 (trenta) giorni dal termine di pagamento indicato in bolletta senza che il Cliente abbia provveduto a saldare il proprio debito ed in caso di mancato versamento dell’ammontare aggiuntivo del deposito cauzione richiesto ai sensi del precedente comma 8.4, Asm Energia invierà al Cliente una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC) nei casi in cui il Cliente titolare di PDR disalimentabile abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso all’invio dell’eventuale comunicazione di costituzione in mora allo stesso indirizzo PEC, indicante, in particolare, il termine ultimo per il pagamento dell’insoluto termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte di Asm Energia, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui Asm Energia non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata, non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora..

1.3.     In caso di perdurante morosità relativa a un PDR disalimentabile Asm Energia decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora si riserva di richiedere al Distributore locale la Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità. In questo caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura stessa nel limite dell’ammontare definito dal distributore locale.

1.4.     Qualora decorsi non più di 90 giorni dall’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata da Asm Energia, il Cliente risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, Asm Energia si riserva il diritto di ri-attivare le procedure previste in caso di morosità inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa):

  • 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata;
  • 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento da parte di Asm Energia della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della PEC;
  • 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora.

1.5.     Nei casi previsti dal precedente comma 13.3, in caso di perdurante morosità relativa ad una fornitura disalimentabile, Asm Energia decorso un termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora si riserva di richiedere al Distributore locale la Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità. In questo caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura stessa nel limite dell’ammontare definito dal distributore locale.

1.6.     L’avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione da parte del Cliente, o direttamente presso gli sportelli del Fornitore.

1.7.     Nel caso in cui l’intervento di chiusura del PDR non fosse fattibile Asm Energia si riserva di richiedere al Distributore locale il ricorso all’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR con oneri a carico del Cliente. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, Asm Energia si riserva di richiedere al Distributore locale la Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della Cessazione. In questo caso Asm Energia è tenuta a trasmettere al Distributore locale:

  • copia delle fatture non pagate;
  • copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente;
  • copia della risoluzione del contratto con il Cliente;
  • copia del contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata;
  • documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

1.8.     La Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità non può essere richiesta nei seguenti casi:

a)  qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal presente art. 13;

b) qualora il Cliente abbia comunicato a Asm Energia l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste al presente art. 13;

c)  qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore od uguale all’ammontare del deposito cauzionale, ovvero a quello di un’equivalente forma di garanzia e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione.

d) qualora Asm Energia non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione anomala di consumi;

e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

1.9.     Qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un PDR non disalimentabile Asm Energia potrà provvedere alla richiesta al Distributore locale di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il Distributore provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG (Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.).

1.10.   Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura gas come prevista dalla Del. ARG/gas 99/11 e s.m.i.. L’indennizzo automatico è pari a:

  • 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante Asm Energia non abbia garantito al Cliente alternativamente il rispetto del: a) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; b) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; c) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità;
  • 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

1.11.   Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento. Asm Energia, con riferimento a PDR disalimentabili, può in ogni caso richiedere l’interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei Misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.

1.12.   Asm Energia si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

 

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), ha emanato la deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG) contenente le disposizioni in materia di deposito cauzionale gas da applicare ai clienti.

Questi i nuovi valori dei depositi cauzionali applicabili ai clienti:

  • per i clienti con consumo fino a 500 Smc./Anno  € 30,00;
  • per i clienti con consumo superiore a 500 Smc./Anno e fino a 1.500 Smc./Anno  € 90,00;
  • per i clienti con consumo superiore a 1.500 Smc./Anno e fino a 2.500 Smc./Anno  150,00;
  • per i clienti con consumo superiore a 2.500 Smc./Anno e fino a 5.000 Smc./Anno € 300,00;
  • per i clienti con consumo superiore a 5.000 Smc./Anno il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente.

Il deposito cauzionale è raddoppiato se nei 365 giorni precedenti il cliente è stato costituito in mora per almeno due fatture, anche non consecutive; per i soli clienti che non beneficiano del bonus gas, il raddoppio avviene anche se non hanno versato il deposito cauzionale dovuto e sono stati costituiti in mora per una fattura nei 365 giorni precedenti.

In caso di attivazione della domiciliazione bancaria o postale, Asm Energia restituirà interamente il valore del deposito cauzionale versato maggiorato degli interessi attivi maturati.

 

Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale

Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie) intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 9.530 euro (a fronte dell’intervento del Governo con il decreto-legge 29 dicembre 2022 n.197, per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 potranno accedere al bonus tutte le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro), I nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE non superiore a 20.000 euro (innalzato a 30.000 euro nel periodo aprile- dicembre 2023), chi appartiene ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Il bonus  è valido  per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.

Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.

Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.

 

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
A partire dal 2021 il cittadino/nucleo familiare dovrà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.

Per i clienti diretti elettrici e gas l’importo del bonus verrà direttamente scontato in fattura, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla data di ammissione della riduzione da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato.

Per i clienti indiretti gas il bonus verrà riconosciuto attraverso la corresponsione di quanto dovuto mediante bonifico domiciliato da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

 

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata ARERA o chiamare il numero verde 800.166.654.

 

Dall’1 gennaio 2017, per le controversie nei settori dell’energia elettrica e del gas, il cliente finale e il prosumer possono tentare di risolvere il problema con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.

Il Servizio Conciliazione è stato introdotto dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, che prevede l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.

 

 

Elenco Organismi ADR