La Normativa – Luce

Normativa Luce

 

A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, prevede l’applicazione dell’aliquota I.V.A. 10% per la somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 smc annui. Per usi civili, come da chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E del 17/01/2008), devono intendersi le tipologie d’impiego del gas naturale diverse da quelle “industriali”, così come definite dall’art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n.504.

Restano in ogni caso valide le disposizioni ai sensi del numero 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono l’applicazione dell’aliquota I.V.A. ridotta 10% alle forniture di gas naturale per i seguenti usi:

  • di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 come chiarito dalla circolare n.26 del 19/03/1985, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento)
  • di imprese agricole
  • di imprese che impiegano gas naturale per la produzione di energia elettrica

Le imprese utilizzatrici che hanno diritto all’applicazione dell’aliquota I.V.A. 10% devono presentare formale istanza.

Modulo richiesta I.V.A. ridotta

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E SS. REG. UE 679/2016

Per l’esecuzione dal rapporto contrattuale, ASM ENERGIA S.P.A., quale Titolare del trattamento, potrebbe trattare alcuni dati personali non particolari (es. nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo mail, ecc.) relativamente ai rappresentanti o ai dipendenti della Vostra organizzazione.
1. Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta gestione del rapporto contrattuale e, in alcuni casi, per ottemperare alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Base giuridica del trattamento.
La base giuridica del trattamento è data dal contratto stipulato, dagli obblighi legali a cui entrambi le organizzazioni sono soggette (con particolare riferimento a quelli previsti in materia contabile, fiscale, previdenziale, di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in alcuni casi dall’interesse legittimo del Titolare.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento del rapporto contrattuale.
L’eventuale rifiuto potrebbe determinare ritardi, disguidi, inadempimenti o anche l’impossibilità di adempiere al contratto.
4. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento può essere svolto, in formato cartaceo e con l’ausilio di strumenti elettronici, da personale autorizzato della Società e da responsabili del trattamento. Tali soggetti sono stati debitamente istruiti e vincolati contrattualmente al rispetto di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate alla protezione dei dati che sono a loro trasmessi e comunicati. I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. I dati saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento, delle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità di Controllo e comunque in maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici e Autorità, in conformità alle normative vigenti, ovvero a soggetti esterni, espressamente autorizzati, per finalità di tipo amministrativo, contabile, fiscale, previdenziale e di tutela legale; non saranno soggetti a diffusione.
6. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
7. Durata del Trattamento
I dati saranno conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. Sarà possibile conservare copia dei dati personali per un periodo maggiore solo in adempimento di specifici obblighi di legge o qualora ciò sia necessario al fine di tutelare in sede giurisdizionale un diritto del Titolare, fermo restando che il termine ultimo di conservazione non supererà quanto richiesto dall’applicazione del principio di necessità.
8. Diritti dell’interessato.
Gli interessati potranno in ogni momento chiedere di conoscere l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere l’accesso agli stessi, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
Gli interessati potranno altresì proporre reclamo al reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dai Personali. Per informazioni in merito potrà consultare il sito del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Per esercitare i propri diritti gli interessati potranno scrivere a ASM ENERGIA S.P.A., con sede in Vigevano Viale Petrarca 68, PEC comunicazioni@pec.asmenergia.com, fax 0381 82794, email asmenergia@asmenergia.com.
9. Titolare, responsabili e persone autorizzate al trattamento
Titolare del trattamento è ASM ENERGIA S.P.A., p.iva 01985180189, con sede in Vigevano Viale Petrarca 68, PEC comunicazioni@pec.asmenergia.com, fax 0381 82794, email asmenergia@asmenergia.com.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del Trattamento.
10. Responsabile della protezione dati
E’ possibile comunicare con il Responsabile della Protezione dei dati di ASM ENERGIA S.P.A. scrivendo a: dpo@asmenergia.com.

 

Delibera 413/16 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas

Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di vendita energia elettrica ed indennizzi automatici

INDICATORE

STANDARD SPECIFICO

INDENNIZZO AUTOMATICO

LIVELLI SPECIFICI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI DAL FORNITORE

I SEMESTRE 2015

II SEMESTRE 2015

Risposta motivata a reclami scritti di competenza venditore

Max 40 giorni solari

€ 20,00

n.d.

n.d.

Risposta motivata a reclami scritti per i quali occorre richiedere dati tecnici al distributore

Max 40 giorni solari

€ 20,00

n.d.

n.d.

Rettifica di fatturazione

Max 90 giorni solari

€ 20,00

n.d.

n.d.

Rettifica doppia fatturazione

Max 20 giorni solari

€ 20,00

n.d.

n.d.

Modalità gestione indennizzi automatici per mancato rispetto di livelli specifici di qualità

L’indennizzo automatico base è relativo ad ogni prestazione non rispettata ed è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:

  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

L’indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricevimento da parte del Fornitore del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione addebitata al cliente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione evidenzierà un credito a favore del cliente finale, che verrà detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

 

Ritardo nel pagamento e sospensione della fornitura

1.1.    In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, Asm Energia addebiterà sulla successiva bolletta utile interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (art 2 d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213) aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per il periodo di ritardo.

1.2.   Decorsi 30 (trenta) giorni dal termine di pagamento indicato in bolletta senza che il cliente abbia provveduto a saldare il proprio debito Asm Energia invierà al Cliente una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC) nei casi in cui il Cliente titolare di POD disalimentabile abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso all’invio dell’eventuale comunicazione di costituzione in mora allo stesso indirizzo PEC, indicante, in particolare, il termine ultimo per il pagamento dell’insoluto termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte di Asm Energia, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui Asm Energia non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata, non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora.

1.3.    In caso di perdurante morosità relativa a un POD disalimentabile Asm Energia decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora si riserva di richiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura per morosità. In questo caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura stessa nel limite dell’ammontare definito dall’AEEGSI.

1.4.    Qualora decorsi non più di 90 giorni dall’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata da Asm Energia, il Cliente risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, Asm Energia si riserva il diritto di ri-attivare le procedure previste in caso di morosità inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa):

  • 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata;
  • 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento da parte di Asm Energia della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della PEC;
  • 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora.

1.5.    Nei casi previsti dal precedente comma 4, in caso di perdurante morosità relativa ad una fornitura disalimentabile, Asm Energia decorso un termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora si riserva di richiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura per morosità. In questo caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura stessa nel limite dell’ammontare definito dall’AEEGSI.

1.6.   L’avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione da parte del Cliente, o direttamente presso gli sportelli del Fornitore, mediante fax al numero 0381-82794 o mediante e-mail all’indirizzo asmenergia@asmenergia.com.

1.7.   Nel caso di Clienti connessi in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata dal Distributore locale una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore locale senza necessità di ulteriori comunicazioni provvederà all’esecuzione dell’intervento di sospensione della fornitura.

1.8.  Nel caso in cui l’intervento di sospensione della fornitura per morosità non fosse fattibile, Asm Energia si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile.

1.9.  Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, Asm Energia si riserva di inviare al Distributore locale una comunicazione affinché il POD venga rimosso dal proprio contratto di trasporto e di dispacciamento estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il POD dalla data di efficacia della rimozione.

1.10.  La sospensione della fornitura per morosità non può essere richiesta nei seguenti casi:

  1. qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal presente art. 14;
  2. qualora il Cliente abbia comunicato a Asm Energia l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste al presente art. 14;
  3. qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore od uguale all’ammontare del deposito cauzionale, ovvero a quello di un’equivalente forma di garanzia e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione.
  4. qualora Asm Energia non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a conguaglio o a fatturazione anomala di consumi;

qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

1.11.   Qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un Cliente finale non disalimentabile, Asm Energia si riserva di richiedere al Distributore locale la rimozione del POD dal proprio contratto di trasporto e dispacciamento. In tal caso il Distributore locale provvederà a traferire il POD del Cliente oggetto della risoluzione contrattuale nella titolarità dell’Acquirente Unico o dell’esercente la salvaguardia.

1.12.   Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. L’indennizzo automatico è pari a:

  • 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante Asm Energia non abbia garantito al Cliente alternativamente il rispetto del: a) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; b) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; c) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità;
  • 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

1.13.   Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento. Asm Energia, con riferimento a POD disalimentabili, può in ogni caso richiedere l’interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei Misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.

1.14.   Asm Energia si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

1.15.   Asm Energia si riserva altresì la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

 

Il Cliente successivamente alla stipula del contratto di fornitura ed a garanzia delle obbligazioni derivanti dallo stesso, è         tenuto a versare al Fornitore un deposito cauzionale di valore pari a quanto previsto dall’art. 12 del TIV con riferimento al servizio di maggior tutela:

  • 11,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di Clienti finali domestici;
  • 15,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di Clienti non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  • valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per le altre tipologie di POD.

Il deposito cauzionale viene versato direttamente presso gli uffici commerciali all’atto della stipula del contratto oppure viene addebitato al Cliente nella prima bolletta successiva alla stipula del contratto. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza impegnata ed in caso di variazioni disposte dall’AEEGSI o da diversa autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l’esecuzione del contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l’ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.

Nel caso il Cliente dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, non è tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale e l’eventuale deposito già versato viene restituito con la prima fatturazione utile.

In alternativa al versamento del deposito cauzionale, Asm Energia si riserva la facoltà di richiedere la prestazione di idonea garanzia in forma di fideiussione di pari importo.

Il deposito cauzionale viene restituito al Cliente maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l’avvenuto versamento.

In caso la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di Asm Energia per morosità del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, Asm Energia potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.

 

Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico  tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Il bonus  è valido  per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico..

Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.

I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Per accedere al bonus sociale occorre  fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.

I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it

Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE.

Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

 

L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con la delibera n. 13/10 ha stabilito l’obbligo di pubblicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per lo scambio di informazioni per l’effettuazione.

E-mail: servizioelettrico@pec.asmenergia.com

Solo nel caso si verifichi un disservizio nei sistemi telematici superiore alle 12 ore, le comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo:

Asm Energia S.p.A.
Viale Petrarca, 68 – 27029 VIGEVANO (PV)
Fax n. 0381/82794

Referente aziendale che soprintende le attività di allineamento dati:
Sig. Canazza Sandro – Tel. 0381/697211 – E-mail: servizioelettrico@pec.asmenergia.com

 

Dall’1 gennaio 2017, per le controversie nei settori dell’energia elettrica e del gas, il cliente finale e il prosumer possono tentare di risolvere il problema con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.

Il Servizio Conciliazione è stato introdotto dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, che prevede l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.

Elenco Organismi ADR