NORMATIVA LUCE
CLIENTI CON CONTRATTO 100% GREEN
MIX DELLE FONTI ENERGETICHE PRIMARIE UTILIZZATE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato, come previsto dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14 luglio 2023 n. 224., la composizione del mix energetico iniziale nazionale dell’energia elettrica immessa in rete ed il mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da ASM Energia nel Mercato Libero, relativi all’anno 2024 di seguito riportati:
CONTRATTI 100% GREEN ASM ENERGIA coperti da Garanzie di Origine (GO) |
Impatto ambientale in termini di emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di energia elettrica |
||||
Anno 2024* |
Composizione del mix energetico per contratto (%) |
Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano (%)** |
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da ASM Energia (%)*** |
Fattori di emissione di CO2 specifici per combustibile**** (kg CO2/MWh) |
Contributi alla composizione del fattore di emissione del mix di calcolo di ASM Energia (kg CO2/MWh) |
Fonti rinnovabili |
100% |
51,83% |
94,10% |
0 |
0 |
Carbone |
0% |
1,52% |
0,76% |
917,1 |
7,0 |
Gas naturale |
0% |
42,01% |
4,27% |
371,9 |
15,9 |
Prodotti petroliferi |
0% |
0,47% |
0,07% |
538 |
0,4 |
Nucleare |
0% |
0% |
0,32% |
0 |
0 |
Altre fonti |
0% |
0% |
0% |
1071,1 |
0 |
Fattore di emissione del mix ASM Energia |
24,3 |
||||
Fattore di emissione del mix per contratti coperti da GO |
0 |
||||
Fattore di emissione del mix per contratti non coperti da GO |
378,5 |
||||
*dati preconsuntivi
** Rispetto a quanto disposto dal DM 31 luglio 2009, la nuova metodologia prevede un calcolo preliminare del mix energetico complementare basato esclusivamente sui dati di produzione e di certificazione rilasciata a livello nazionale
*** Il mix energetico complementare preliminare viene, in seguito, rettificato sulla base dell'European Attribute Mix (c.d. EAM) calcolato dall'AIB, tenendo conto dei bilanci di importazione ed esportazione di energia e, a seguito del calcolo del mix complementare finale, il GSE effettua il calcolo del mix di approvvigionamento di ciascuna impresa di vendita considerando le GO (Garanzie d’Origine) annullate da ognuna
**** fonte ISPRA
Per informazioni sulle modalità di determinazione dei mix energetici è possibile consultare il sito internet www.gse.it nella sezione “GAS, CO2 e SERVIZI ENERGETICI”.
CLIENTI CON CONTRATTO SENZA ENERGIA VERDE
MIX DELLE FONTI ENERGETICHE PRIMARIE UTILIZZATE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato, come previsto dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14 luglio 2023 n. 224., la composizione del mix energetico iniziale nazionale dell’energia elettrica immessa in rete ed il mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da ASM Energia nel Mercato Libero, relativi all’anno 2024 di seguito riportati:
CONTRATTI SENZA ENERGIA VERDE non coperti da Garanzie di Origine (GO) |
Impatto ambientale in termini di emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di energia elettrica |
||||
Anno 2024* |
Composizione del mix energetico per contratto (%) |
Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano (%)** |
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da ASM Energia (%)*** |
Fattori di emissione di CO2 specifici per combustibile**** (kg CO2/MWh) |
Contributi alla composizione del fattore di emissione del mix di calcolo di ASM Energia (kg CO2/MWh) |
Fonti rinnovabili |
8,04% |
51,83% |
94,10% |
0 |
0 |
Carbone |
11,88% |
1,52% |
0,76% |
917,1 |
7,0 |
Gas naturale |
66,51% |
42,01% |
4,27% |
371,9 |
15,9 |
Prodotti petroliferi |
1,11% |
0,47% |
0,07% |
538 |
0,4 |
Nucleare |
5,03% |
0% |
0,32% |
0 |
0 |
Altre fonti |
0% |
0% |
0% |
1071,1 |
0 |
Fattore di emissione del mix ASM Energia |
24,3 |
||||
Fattore di emissione del mix per contratti coperti da GO |
0 |
||||
Fattore di emissione del mix per contratti non coperti da GO |
378,5 |
||||
*dati preconsuntivi
** Rispetto a quanto disposto dal DM 31 luglio 2009, la nuova metodologia prevede un calcolo preliminare del mix energetico complementare basato esclusivamente sui dati di produzione e di certificazione rilasciata a livello nazionale
*** Il mix energetico complementare preliminare viene, in seguito, rettificato sulla base dell'European Attribute Mix (c.d. EAM) calcolato dall'AIB, tenendo conto dei bilanci di importazione ed esportazione di energia e, a seguito del calcolo del mix complementare finale, il GSE effettua il calcolo del mix di approvvigionamento di ciascuna impresa di vendita considerando le GO (Garanzie d’Origine) annullate da ognuna
**** fonte ISPRA
Per informazioni sulle modalità di determinazione dei mix energetici è possibile consultare il sito internet www.gse.it nella sezione “GAS, CO2 e SERVIZI ENERGETICI”.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, prevede l’applicazione dell’aliquota I.V.A. 10% per la somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 smc annui. Per usi civili, come da chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E del 17/01/2008), devono intendersi le tipologie d’impiego del gas naturale diverse da quelle “industriali”, così come definite dall’art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n.504.
Restano in ogni caso valide le disposizioni ai sensi del numero 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono l’applicazione dell’aliquota I.V.A. ridotta 10% alle forniture di gas naturale per i seguenti usi:
- di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 come chiarito dalla circolare n.26 del 19/03/1985, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento)
- di imprese agricole
- di imprese che impiegano gas naturale per la produzione di energia elettrica
Le imprese utilizzatrici che hanno diritto all’applicazione dell’aliquota I.V.A. 10% devono presentare formale istanza.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E SS. REG. UE 679/2016
Per l’esecuzione dal rapporto contrattuale, ASM ENERGIA S.P.A., quale Titolare del trattamento, potrebbe trattare alcuni dati personali non particolari (es. nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo mail, ecc.) relativamente ai rappresentanti o ai dipendenti della Vostra organizzazione.
1. Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta gestione del rapporto contrattuale e, in alcuni casi, per ottemperare alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Base giuridica del trattamento.
La base giuridica del trattamento è data dal contratto stipulato, dagli obblighi legali a cui entrambi le organizzazioni sono soggette (con particolare riferimento a quelli previsti in materia contabile, fiscale, previdenziale, di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in alcuni casi dall’interesse legittimo del Titolare.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento del rapporto contrattuale.
L’eventuale rifiuto potrebbe determinare ritardi, disguidi, inadempimenti o anche l’impossibilità di adempiere al contratto.
4. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento può essere svolto, in formato cartaceo e con l’ausilio di strumenti elettronici, da personale autorizzato della Società e da responsabili del trattamento. Tali soggetti sono stati debitamente istruiti e vincolati contrattualmente al rispetto di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate alla protezione dei dati che sono a loro trasmessi e comunicati. I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. I dati saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento, delle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità di Controllo e comunque in maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici e Autorità, in conformità alle normative vigenti, ovvero a soggetti esterni, espressamente autorizzati, per finalità di tipo amministrativo, contabile, fiscale, previdenziale e di tutela legale; non saranno soggetti a diffusione.
6. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
7. Durata del Trattamento
I dati saranno conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. Sarà possibile conservare copia dei dati personali per un periodo maggiore solo in adempimento di specifici obblighi di legge o qualora ciò sia necessario al fine di tutelare in sede giurisdizionale un diritto del Titolare, fermo restando che il termine ultimo di conservazione non supererà quanto richiesto dall’applicazione del principio di necessità.
8. Diritti dell’interessato.
Gli interessati potranno in ogni momento chiedere di conoscere l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere l’accesso agli stessi, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
Gli interessati potranno altresì proporre reclamo al reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dai Personali. Per informazioni in merito potrà consultare il sito del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Per esercitare i propri diritti gli interessati potranno scrivere a ASM ENERGIA S.P.A., con sede in Vigevano Viale Petrarca 68, PEC comunicazioni@pec.asmenergia.com, fax 0381 82794, email asmenergia@asmenergia.com.
9. Titolare, responsabili e persone autorizzate al trattamento
Titolare del trattamento è ASM ENERGIA S.P.A., p.iva 01985180189, con sede in Vigevano Viale Petrarca 68, PEC comunicazioni@pec.asmenergia.com, fax 0381 82794, email asmenergia@asmenergia.com.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del Trattamento.
10. Responsabile della protezione dati
E’ possibile comunicare con il Responsabile della Protezione dei dati di ASM ENERGIA S.P.A. scrivendo a: dpo@asmenergia.com.
ALTRE INFORMAZIONI PER IL CLIENTE FINALE
Clienti finali domestici a mercato libero alimentati in bassa tensione
Grado di rispetto degli standard specifici e generali di qualità per l’anno 2025 nella fornitura di Clienti elettricità a mercato libero.
Con la delibera ARG/com 164/08 e s.m.i. l’Autorità ha definito i seguenti livelli specifici e generali per il servizio di vendita relativamente ai clienti finali elettricità:
Livelli specifici di qualità commerciale per il servizio di vendita elettricità a mercato libero di ASM Energia:
INDICATORE |
STANDARD 2025 |
Tempi medi di ASM Energia |
Clienti finali bassa tensione – domestici | ||
Risposta motivata ai reclami scritti |
30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta |
15,4 giorni solari |
Rettifica di fatturazione |
60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta 90 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta per le fatture con periodicità quadrimestrale |
42,6 giorni solari |
Rettifica di doppia fatturazione |
20 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta |
30,0 giorni solari |
(*) dati riferiti all’anno solare 2025
Livelli generali di qualità commerciale per il servizio di vendita elettricità a mercato libero di ASM Energia:
INDICATORE |
STANDARD 2025 |
% rispetto del livello effettivo di ASM Energia |
|
Clienti finali bassa tensione – domestici | |||
Risposta a richieste scritte di informazione |
95% |
Entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni |
99% |
(*) dati riferiti all’anno solare 2025
In caso di mancato rispetto degli standard specifici fissati dall’Autorità, viene corrisposto al cliente un indennizzo automatico crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:
INDICATORE |
INDENNIZZI AUTOMATICI |
|
|
Risposta motivata ai reclami scritti
Rettifica di fatturazione
Rettifica di doppia fatturazione |
Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard |
Euro 30,00 |
Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard ma entro un tempo triplo dello standard |
Euro 60,00 |
|
Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard |
Euro 90,00 |
|
La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.
Il venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra nel caso in cui il mancato rispetto dei livelli specifici sia riconducibile a:
- cause di forza maggiore: atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato richiesto lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- cause imputabili al cliente o a terzi: mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l’esercente per l’effettuazione di sopralluoghi necessari all’esecuzione della prestazione richiesta o per l’esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
- nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del livello specifico;
- in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime di cui all’art.8 del TIQV.
La delibera 67/2013/R/com e s.m.i. prevede inoltre indennizzi automatici – vedi tabella sotto riportata – nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione o di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, qualora la fornitura del cliente finale sia stata successivamente sospesa o qualora sia stata ridotta la potenza per morosità (in caso di fornitura di energia elettrica):
INDICATORE |
INDENNIZZI AUTOMATICI |
|
Mancato rispetto dei termini previsti dalla Regolazione o di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora |
Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio di costituzione in mora a mezzo raccomandata |
Euro 30,00 |
Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione |
Euro 20,00 |
|
Costituzione in mora e sospensione della fornitura
In caso di mancato pagamento, anche parziale, entro scadenza della bolletta, come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con il Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com) ASM Energia può dare inizio alle azioni per il recupero del proprio credito.
In caso di reiterato mancato pagamento ASM Energia è tenuta a costituire in mora il cliente inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC in cui devono essere indicati:
- a) il termine ultimo per il pagamento e la data presa a riferimento per calcolare questo termine,
- b) l'ulteriore termine decorso il quale se il debito non risulta pagato il venditore chiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura,
- c) le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l'avvenuto pagamento,
- d) l'eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore lo consentono, prima della sospensione della fornitura di energia elettrica, la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile,
- e) i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati,
- f) le previsioni regolatorie relative ai termini che l’esercente la vendita deve rispettare.
Il cliente dovrà provvedere al pagamento entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica della comunicazione di messa in mora.
Trascorso tale periodo dalla scadenza del termine di pagamento, ASM Energia richiederà alla Società di Distribuzione la sospensione della fornitura per morosità.
Indennizzi automatici
Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. L’indennizzo automatico è pari a:
- 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante Asm Energia non abbia garantito al Cliente alternativamente il rispetto del:
a) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
b) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
c) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità;
- 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.
Il Cliente successivamente alla stipula del contratto di fornitura ed a garanzia delle obbligazioni derivanti dallo stesso, è tenuto a versare al Fornitore un deposito cauzionale di valore pari a quanto previsto dall’art. 12 del TIV con riferimento al servizio di maggior tutela:
- 11,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di Clienti finali domestici;
- 15,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di Clienti non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per le altre tipologie di POD.
Il deposito cauzionale viene versato direttamente presso gli uffici commerciali all’atto della stipula del contratto oppure viene addebitato al Cliente nella prima bolletta successiva alla stipula del contratto. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza impegnata ed in caso di variazioni disposte dall’AEEGSI o da diversa autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l’esecuzione del contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l’ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.
Nel caso il Cliente dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, non è tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale e l’eventuale deposito già versato viene restituito con la prima fatturazione utile.
In alternativa al versamento del deposito cauzionale, Asm Energia si riserva la facoltà di richiedere la prestazione di idonea garanzia in forma di fideiussione di pari importo.
Il deposito cauzionale viene restituito al Cliente maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l’avvenuto versamento.
In caso la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di Asm Energia per morosità del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, Asm Energia potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale elettrico” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Possono accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie) intestatari di una fornitura elettrica ad uso domestico che abbiano un ISEE non superiore a 9.796 euro e i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro.
Il bonus è valido per dodici mesi e può essere rinnovato se permangono le condizioni di disagio economico.
Hanno invece diritto al bonus sociale per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica. Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali. Il cliente che cessa l’utilizzo delle suddette apparecchiature è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica, poiché il cessato uso comporta la cessazione del bonus. In caso di mancata comunicazione potrà essere richiesta la restituzione delle somme percepite indebitamente.
I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Iil cittadino/nucleo familiare dovrà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate..
L’importo del bonus verrà direttamente scontato in fattura, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla data di ammissione della riduzione da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato. Per conservare la continuità dell’agevolazione è necessario presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica.
BONUS PER DISAGIO FISICO (GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE)
Per accedere al bonus sociale per disagio fisico è necessario compilare la domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato (come i CAF). La domanda è reperibile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a questa pagina; è necessario allegare alla domanda l’apposita certificazione della ASL e copia del documento d’identità.
Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata di ARERA.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata ARERA o chiamare il numero verde 800.166.654.
L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con la delibera n. 13/10 ha stabilito l’obbligo di pubblicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per lo scambio di informazioni per l’effettuazione.
E-mail: servizioelettrico@pec.asmenergia.com
Solo nel caso si verifichi un disservizio nei sistemi telematici superiore alle 12 ore, le comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo:
Asm Energia S.p.A.
Viale Petrarca, 68 – 27029 VIGEVANO (PV)
Referente aziendale che soprintende le attività di allineamento dati:
Sig. Canazza Sandro – Tel. 800 183 622 – E-mail: servizioelettrico@pec.asmenergia.com
Dall’1 gennaio 2017, per le controversie nei settori dell’energia elettrica e del gas, il cliente finale e il prosumer possono tentare di risolvere il problema con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.
Il Servizio Conciliazione è stato introdotto dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, che prevede l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.
Il cliente potrà usufruire gratuitamente del Servizio Conciliazione Clienti Energia presso l’Acquirente Unico, gratuito ed accessibile attraverso il sito www.acquirenteunico.it
Proroga alle agevolazioni per le popolazioni colpite dai sismi del 2016 e 2017
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con una serie di provvedimenti ha provveduto a sospendere i pagamenti delle utenze di energia elettrica e gas e a riconoscere delle agevolazioni per le popolazioni colpite dai sismi del 24 agosto 2016 e quelle indicate in questo documento.
Agevolazioni tariffarie
Le misure a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017 (Centro Italia) e il 21 agosto 2017 (Isola di Ischia) comprendono attualmente agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, applicabili nei casi previsti dalla normativa vigente. Le agevolazioni sono state introdotte attraverso Delibera 252/2017/R/com e s.m.i e si concretizzano nelle seguenti misure operative fino al 31 dicembre 2025:
- per le utenze localizzate in una zona rossa istituita a fronte del sisma del Centro Italia, mediante apposita ordinanza sindacale emessa tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018;
- per le utenze site nelle Soluzioni abitative in emergenza (SAE), ovvero nei Moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (MAPRE);
- limitatamente ai soggetti che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/00.
Emergenza metereologica: misure a favore delle popolazioni colpite da eventi metereologici straordinari
Con deliberazione 20/2026/R/com, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato un pacchetto di misure straordinarie a sostegno delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno coinvolto le regioni Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026.
Tutti i clienti titolari di una fornitura di energia elettrica situata nei Comuni individuati nell’Ordinanza della Protezione Civile del 30 gennaio 2026 n. 1180 e n. 1181, relativa ad un’abitazione o a una sede produttiva distrutta totalmente o parzialmente, o dichiarata inagibile o sgomberata a seguito degli eventi calamitosi, potranno richiedere la sospensione per sei mesi dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emesse o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026
La sospensione riguarda sia i corrispettivi di consumo che i costi di allaccio, attivazione, disattivazione, voltura o subentro e potrà essere richiesta compilando il modulo allegato che dovrà essere trasmesso ad ASM Energia entro il 30 aprile 2026 utilizzando una delle seguenti modalità:
- posta elettronica ordinaria all’indirizzo: asmenergia@asmenergia.com
- posta elettronica certificata all’indirizzo: comunicazioni@pec.asmenergia.com
- servizio postale al seguente indirizzo: ASM Energia Viale Petrarca, 68 – 27029 Vigevano
Allo scadere del periodo di sospensione dei termini di pagamento (18 luglio 2026), il cliente dovrà comunque corrispondere ad ASM Energia l’importo delle fatture e degli avvisi di pagamento sospesi, ma potrà usufruire delle misure di rateizzazione per un periodo minimo di 12 mesi, senza l'applicazione di interessi.
Resta salva la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.
Per poter richiedere la prescrizione dei consumi risalenti a più di due anni che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), è necessario scaricare e compilare il Modulo di Prescrizione e inoltrarlo ad uno dei seguenti recapiti:
- via email: asmenergia@asmenergia.com
- via posta: ASM Energia S.p.A. Viale Petrarca 68, 27029 Vigevano
- direttamente presso gli uffici commerciali di ASM Energia S.p.A. nei giorni e orari indicati
Contattando il Servizio Clienti di ASM Energia al numero verde 800 183 622 oppure tramite email all'indirizzo asmenergia@asmenergia.com si potranno ottenere tutte le informazioni sul tema di prescrizione.
Modulo di Prescrizione
NORMATIVA GAS
Il 1 ottobre 2004 è entrato in vigore il nuovo regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas emanato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con delibera n. 40/14 del 6 febbraio 2014 e successive modifiche.
La delibera prevede adempimenti volti a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dai clienti finali ad esclusione degli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.
Il regolamento adottato dall’Autorità attraverso le disposizioni contenute nella delibera n. 40/14 e s.m.i., pubblicato sul sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas nella versione integrata e modificata dalle successive Delibere, pone l’obbligo, alle aziende di distribuzione, di subordinare l’inizio dell’erogazione del gas all’esito positivo dell’accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell’impianto. Tale documentazione viene rilasciata dall’installatore al Cliente e da questi trasmessa al distributore.
Secondo la Circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n.32/2025, il decreto legislativo 43/2025 ha introdotto alcune modifiche alle vigenti disposizioni innovando la disciplina dell'accisa sul gas naturale.
Sono agevolabili i seguenti usi "non domestici":
➢ impieghi del gas naturale diversi da quelli “per usi domestici”
➢ impieghi in attività industriali produttive di beni e servizi
➢ impieghi in attività artigianali ed agricole
➢ impieghi nel settore alberghiero
➢ impieghi nel settore della distribuzione commerciale
➢ impieghi negli esercizi di ristorazione
➢ impieghi negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti
senza fini di lucro
➢ consumi relativi a teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
➢ impieghi in attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti
➢ consumi relativi alle attività connesse a quella produttiva, a condizione che siano svolte in locali ubicati all’interno del recinto delle imprese (uffici amministrativi, mense aziendali, docce, abitazione del custode, etc., etc.)
➢ impieghi negli ospedali
➢ impieghi da parte degli enti fiera
➢ impieghi per la cremazione dei defunti
➢ impieghi in biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche,
sale per concerti e spettacoli, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, poliambulatori per fisioterapia, case di cura
➢ impieghi in lavanderie, anche self-service
Sono invece esclusi dall'applicazione dell'accisa ridotta le seguenti categorie di utilizzo in quanto considerati usi "domestici":
➢ combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze
➢ combustione negli uffici pubblici
➢ combustione negli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva
➢ combustione negli studi professionali
➢ combustione negli istituti di credito
➢ combustione negli istituti di istruzione
➢ combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici
➢ riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione domestica
Per richiedere la riduzione dell'accisa è necessario compilare il modulo qui sotto riportato inviandolo tramite pec all'indirizzo comunicazioni@pec.asmenergia.com.
Dovrà inoltre essere allegata la visura camerale e/o lo statuto della società e un documento d'identità del rappresentante legale.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, prevede l’applicazione dell’aliquota I.V.A. 10% per la somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 smc annui. Per usi civili, come da chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E del 17/01/2008), devono intendersi le tipologie d’impiego del gas naturale diverse da quelle “industriali”, così come definite dall’art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n.504.
Restano in ogni caso valide le disposizioni ai sensi del numero 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono l’applicazione dell’aliquota I.V.A. ridotta 10% alle forniture di gas naturale per i seguenti usi:
- di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 come chiarito dalla circolare n.26 del 19/03/1985, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento)
- di imprese agricole
- di imprese che impiegano gas naturale per la produzione di energia elettrica
Le imprese utilizzatrici che hanno diritto all’applicazione dell’aliquota I.V.A. 10% devono presentare formale istanza.
Con la delibera n. 108/06 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha approvato il Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas (CRDG).
Il CRDG è un atto di fondamentale importanza per lo sviluppo del mercato del gas in quanto è lo strumento contrattuale con cui vengono regolati e profondamente chiariti i rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione e le imprese di vendita e i grossisti che utilizzano l’impianto medesimo. Con l’adozione di questo strumento le imprese di distribuzione sono tenute ad offrire in maniera neutrale e non discriminante il servizio di distribuzione alle imprese di vendita e ai grossisti.
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. (ARERA).
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
- i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
- i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800 166 654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E SS. REG. UE 679/2016
Per l’esecuzione dal rapporto contrattuale, ASM ENERGIA S.P.A., quale Titolare del trattamento, potrebbe trattare alcuni dati personali non particolari (es. nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo mail, ecc.) relativamente ai rappresentanti o ai dipendenti della Vostra organizzazione.
1. Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta gestione del rapporto contrattuale e, in alcuni casi, per ottemperare alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Base giuridica del trattamento.
La base giuridica del trattamento è data dal contratto stipulato, dagli obblighi legali a cui entrambi le organizzazioni sono soggette (con particolare riferimento a quelli previsti in materia contabile, fiscale, previdenziale, di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in alcuni casi dall’interesse legittimo del Titolare.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento del rapporto contrattuale.
L’eventuale rifiuto potrebbe determinare ritardi, disguidi, inadempimenti o anche l’impossibilità di adempiere al contratto.
4. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento può essere svolto, in formato cartaceo e con l’ausilio di strumenti elettronici, da personale autorizzato della Società e da responsabili del trattamento. Tali soggetti sono stati debitamente istruiti e vincolati contrattualmente al rispetto di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate alla protezione dei dati che sono a loro trasmessi e comunicati. I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. I dati saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento, delle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità di Controllo e comunque in maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici e Autorità, in conformità alle normative vigenti, ovvero a soggetti esterni, espressamente autorizzati, per finalità di tipo amministrativo, contabile, fiscale, previdenziale e di tutela legale; non saranno soggetti a diffusione.
6. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
7. Durata del Trattamento
I dati saranno conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. Sarà possibile conservare copia dei dati personali per un periodo maggiore solo in adempimento di specifici obblighi di legge o qualora ciò sia necessario al fine di tutelare in sede giurisdizionale un diritto del Titolare, fermo restando che il termine ultimo di conservazione non supererà quanto richiesto dall’applicazione del principio di necessità.
8. Diritti dell’interessato.
Gli interessati potranno in ogni momento chiedere di conoscere l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere l’accesso agli stessi, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
Gli interessati potranno altresì proporre reclamo al reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dai Personali. Per informazioni in merito potrà consultare il sito del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Per esercitare i propri diritti gli interessati potranno scrivere a ASM ENERGIA S.P.A., con sede in Vigevano Viale Petrarca 68, PEC comunicazioni@pec.asmenergia.com, email asmenergia@asmenergia.com.
9. Titolare, responsabili e persone autorizzate al trattamento
Titolare del trattamento è ASM ENERGIA S.P.A., p.iva 01985180189, con sede in Vigevano Viale Petrarca 68, PEC comunicazioni@pec.asmenergia.com, email asmenergia@asmenergia.com.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del Trattamento.
10. Responsabile della protezione dati
E’ possibile comunicare con il Responsabile della Protezione dei dati di ASM ENERGIA S.P.A. scrivendo a: dpo@asmenergia.com.
ALTRE INFORMAZIONI PER IL CLIENTE FINALE
Clienti finali domestici a mercato libero alimentati in bassa tensione
Grado di rispetto degli standard specifici e generali di qualità per l’anno 2025 nella fornitura di Clienti elettricità a mercato libero.
Con la delibera ARG/com 164/08 e s.m.i. l’Autorità ha definito i seguenti livelli specifici e generali per il servizio di vendita relativamente ai clienti finali elettricità:
Livelli specifici di qualità commerciale per il servizio di vendita elettricità a mercato libero di ASM Energia:
INDICATORE |
STANDARD 2025 |
Tempi medi di ASM Energia |
Clienti finali bassa tensione – domestici | ||
Risposta motivata ai reclami scritti |
30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta |
15,4 giorni solari |
Rettifica di fatturazione |
60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta 90 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta per le fatture con periodicità quadrimestrale |
42,6 giorni solari |
Rettifica di doppia fatturazione |
20 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta |
30,0 giorni solari |
(*) dati riferiti all’anno solare 2025
Livelli generali di qualità commerciale per il servizio di vendita elettricità a mercato libero di ASM Energia:
INDICATORE |
STANDARD 2025 |
% rispetto del livello effettivo di ASM Energia |
|
Clienti finali bassa tensione – domestici | |||
Risposta a richieste scritte di informazione |
95% |
Entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni |
99% |
(*) dati riferiti all’anno solare 2025
In caso di mancato rispetto degli standard specifici fissati dall’Autorità, viene corrisposto al cliente un indennizzo automatico crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:
INDICATORE |
INDENNIZZI AUTOMATICI |
|
|
Risposta motivata ai reclami scritti
Rettifica di fatturazione
Rettifica di doppia fatturazione |
Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard |
Euro 30,00 |
Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard ma entro un tempo triplo dello standard |
Euro 60,00 |
|
Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard |
Euro 90,00 |
|
La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.
Il venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra nel caso in cui il mancato rispetto dei livelli specifici sia riconducibile a:
- cause di forza maggiore: atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato richiesto lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- cause imputabili al cliente o a terzi: mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l’esercente per l’effettuazione di sopralluoghi necessari all’esecuzione della prestazione richiesta o per l’esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
- nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del livello specifico;
- in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime di cui all’art.8 del TIQV.
La delibera 67/2013/R/com e s.m.i. prevede inoltre indennizzi automatici – vedi tabella sotto riportata – nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione o di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, qualora la fornitura del cliente finale sia stata successivamente sospesa o qualora sia stata ridotta la potenza per morosità (in caso di fornitura di energia elettrica):
INDICATORE |
INDENNIZZI AUTOMATICI |
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Mancato rispetto dei termini previsti dalla Regolazione o di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora |
Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio di costituzione in mora a mezzo raccomandata |
Euro 30,00 |
Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione |
Euro 20,00 |
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Costituzione in mora e sospensione della fornitura
In caso di mancato pagamento, anche parziale, entro scadenza della bolletta, come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con il Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i), ASM Energia può dare inizio alle azioni per il recupero del proprio credito.
In caso di reiterato mancato pagamento ASM Energia è tenuta a costituire in mora il cliente inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC in cui devono essere indicati:
- a) il termine ultimo per il pagamento e la data presa a riferimento per calcolare questo termine,
- b) l'ulteriore termine decorso il quale se il debito non risulta pagato il venditore chiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura,
- c) le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l'avvenuto pagamento,
- d) i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati,
- e) le previsioni regolatorie relative ai termini che l’esercente la vendita deve rispettare.
Il cliente dovrà provvedere al pagamento entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica della comunicazione di messa in mora.
Trascorso tale periodo dalla scadenza del termine di pagamento, ASM Energia richiederà alla Società di Distribuzione la sospensione della fornitura per morosità.
Indennizzi automatici
Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. L’indennizzo automatico è pari a:
- 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante Asm Energia non abbia garantito al Cliente alternativamente il rispetto del:
a) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
b) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
c) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità;
- 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), ha emanato la deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG) contenente le disposizioni in materia di deposito cauzionale gas da applicare ai clienti.
Questi i nuovi valori dei depositi cauzionali applicabili ai clienti:
- per i clienti con consumo fino a 500 Smc./Anno € 30,00;
- per i clienti con consumo superiore a 500 Smc./Anno e fino a 1.500 Smc./Anno € 90,00;
- per i clienti con consumo superiore a 1.500 Smc./Anno e fino a 2.500 Smc./Anno € 150,00;
- per i clienti con consumo superiore a 2.500 Smc./Anno e fino a 5.000 Smc./Anno € 300,00;
- per i clienti con consumo superiore a 5.000 Smc./Anno il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente.
Il deposito cauzionale è raddoppiato se nei 365 giorni precedenti il cliente è stato costituito in mora per almeno due fatture, anche non consecutive; per i soli clienti che non beneficiano del bonus gas, il raddoppio avviene anche se non hanno versato il deposito cauzionale dovuto e sono stati costituiti in mora per una fattura nei 365 giorni precedenti.
In caso di attivazione della domiciliazione bancaria o postale, Asm Energia restituirà interamente il valore del deposito cauzionale versato maggiorato degli interessi attivi maturati.
Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale
Possono accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie) intestatari di una fornitura di gas naturale ad uso domestico, con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE non superiore a 9.796 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE non deve essere superiore a 20.000 euro.
Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano nella propria abitazione impianti condominiali alimentati a gas naturale (clienti indiretti). In tal caso, l’importo spettante non viene corrisposto in bolletta, ma riconosciuto attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU.
Il bonus è valido per dodici mesi e può essere rinnovato se permangono le condizioni di disagio economico.
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Il cittadino/nucleo familiare dovrà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
L’importo del bonus verrà direttamente scontato in fattura, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla data di ammissione della riduzione da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato. Per conservare la continuità dell’agevolazione è necessario presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Ai clienti indiretti il bonus verrà riconosciuto attraverso la corresponsione di un contributo una tantum mediante bonifico domiciliato da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata ARERA o chiamare il numero verde 800.166.654.
Proroga alle agevolazioni per le popolazioni colpite dai sismi del 2016 e 2017
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con una serie di provvedimenti ha provveduto a sospendere i pagamenti delle utenze di energia elettrica e gas e a riconoscere delle agevolazioni per le popolazioni colpite dai sismi del 24 agosto 2016 e quelle indicate in questo documento.
Agevolazioni tariffarie
Le misure a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017 (Centro Italia) e il 21 agosto 2017 (Isola di Ischia) comprendono attualmente agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, applicabili nei casi previsti dalla normativa vigente. Le agevolazioni sono state introdotte attraverso Delibera 252/2017/R/com e s.m.i e si concretizzano nelle seguenti misure operative fino al 31 dicembre 2025:
- per le utenze localizzate in una zona rossa istituita a fronte del sisma del Centro Italia, mediante apposita ordinanza sindacale emessa tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018;
- per le utenze site nelle Soluzioni abitative in emergenza (SAE), ovvero nei Moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (MAPRE);
- limitatamente ai soggetti che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/00.
Per poter richiedere la prescrizione dei consumi risalenti a più di due anni che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), è necessario scaricare e compilare il Modulo di Prescrizione e inoltrarlo ad uno dei seguenti recapiti:
- posta elettronica asmenergia@asmenergia.com
- via posta: ASM Energia S.p.A. Viale Petrarca 68, 27029 Vigevano
- direttamente presso gli uffici commerciali di ASM Energia S.p.A. nei giorni e orari indicati
Contattando il Servizio Clienti di ASM Energia al numero verde 800 183 622 oppure tramite email all'indirizzo asmenergia@asmenergia.com si potranno ottenere tutte le informazioni sul tema di prescrizione.
Modulo di Prescrizione